La Corte di Cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso ha ribadito la non applicabilità dell’Iva al 10% sulla T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale), confermando quanto portato avanti dall’Adoc negli ultimi anni. Pertanto l'Iva al 10% sulla T.I.A. non è dovuta e chi ha pagato ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato.

“Stimiamo tra i 100 e i 200 euro l'importo medio del rimborso destinato alla singola famiglia la sentenza 3756 della Cassazione conferma la bontà della posizione dell’Adoc, secondo cui l’Iva sulla T.I.A. non è dovuta e pertanto è possibile chiedere il rimborso di quanto versato. Già la sentenza n.238/09 della Corte Costituzionale aveva dichiarato che : TIA e TARSU sono estranei all'applicazione dell'IVA. Non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad Iva le prestazioni del servizio smaltimento rifiuti".

Sentenza poi ribaltata dalla disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010 espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010, che aveva dichiarato la T.I.A. entrata patrimoniale soggetta a Iva. L’ultima sentenza della Cassazione, pertanto, annulla quanto espresso nella circolare e legittima i ricorsi, effettuati e vinti, dall’Adoc presso il Giudice di Pace, che hanno portato al rimborso dell’Iva ingiustamente pagata.

Stiamo valutando con i nostri legali la possibilità di avviare nuovi ricorsi nei prossimi giorni. Ci auguriamo che questa volta la sentenza venga rispettata dal Governo, così non fosse si sbriciolerebbe la fiducia dei cittadini nello Stato e si farebbe a pezzi lo stato di diritto, il rimborso dell’Iva è un diritto acquisito dei consumatori.”

Angelo Garofalo Presidente Adoc Umbria
 

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