di Stefano Vinti 
Lorenza Carlassare (prof.ssa emerita di Diritto costituzionale all' università di Padova):" La vendita di armi a un Paese in guerra non è assolutamente consentita. In passato, i giuristi 'giustificazionisti' hanno tentato di salvare la partecipazione ai vari interventi armati travestiti da missioni di pace (per non dire della guerra nei Balcani in cui siamo intervenuti direttamente) come adempimento di obblighi derivanti  dalla adesione ad 'organismi internazionali' con le 'limitazioni' conseguenti utilizzando la seconda parte dell'art.11 contro la prima. Ma non ci sono due parti divise: l'art.11 è una disposizione unitaria che va letta nella sua unità. Aggiungo che i trattati sono subordinati all'art.11 e non viceversa. La Corte costituzionale (sen.300/1984) ha chiarito che le 'finalità' cui sono subordinate le limitazioni di sovranità sono quelle stabilite all'art.11, non le finalità proprie di un trattato che, anzi, 'quando porta limitazioni alla sovranità, non può ricevere esecuzione nel paese se non corrisponde alle finalità e alle condizioni dettate dall'art.11'. Il discorso è importante anche perché il ripudio della guerra non vieta solo la partecipazione ai conflitti ma pure l'aiuto dei paesi in guerra:il commercio di armi con tali paesi è illegittimo. Ora tra l'altro non si tratta nemmeno più di armi per difendersi, ma armi, come ha detto Boris Jonshon, 'anche per capire il territorio russo".

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