Egregio Signor Ministro,

 

la Corte costituzionale ha recentemente sancito l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma sanzionatoria per le locazioni non registrate nei termini, registrate parzialmente e per i comodati che simulavano affitti; si tratta dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale che prevedevano particolari «sanzioni» da applicare ai casi di affitti in nero. In particolare il comma 8 prevedeva per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non registrati entro il termine stabilito dalla legge (di regola, 30 giorni dalla firma), la possibilità da parte dell'inquilino di registrare autonomamente il contratto di locazione al posto del proprietario stesso presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Così facendo l’inquilino otteneva la durata del contratto quadriennale, a decorrere dalla data della registrazione, rinnovabili per altri quattro anni. Inoltre il canone annuo di locazione sarebbe stato pari a tre volte la rendita catastale oltre l'adeguamento, dal secondo anno, del 75 per cento dell'Istat; una somma quindi inferiore fino al 70/80 per cento rispetto ai valori di mercato. Il comma 9 disponeva altresì che la nullità dell’atto di locazione non registrato si applicasse sia nel caso in cui nel contratto registrato fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivamente versato, sia nel caso di comodato fittizio.

La norma si poneva il lodevole intento di contrastare l'evasione fiscale dei locatori di immobili e, quindi, di favorire l'emersione degli affitti in nero, sanzionando il proprietario il cui guadagno sull'affitto si sarebbe fortemente ridotto e premiando l'inquilino che avesse aiutato lo Stato mediante la regolarizzazione del contratto.

La sentenza della Corte Costituzionale ha indubbiamente  fatto venir meno uno strumento normativo valido per la tutela degli inquilini, rendendo possibile la regolarizzazione della posizione dei locatari costretti a corrispondere un affitto in nero e consentendo, al contempo, l'emersione e il recupero di ingenti somme di denaro da parte dello Stato.

Ma non basta.

Avendo effetto retroattivo la sentenza ha cancellato dal 14 marzo 2014 la possibilità dell'utilizzo della sanzione, rendendo nulli o irregolari tutti quei contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari del fisco a partire da giugno 2011, abbandonando i locatari al proprio destino che, denunciando il sommerso, si sono resi colpevoli di avere soltanto esercitato un diritto, applicando una legge dello Stato la cui dichiarazione di illegittimità li potrebbe esporre a pesanti azioni di rivalsa da parte dei proprietari di casa.

Sono certo che lei ben comprenderà quanto questa deprecabile situazione si aggiunga ad un contesto già preoccupante, alla luce dei dati che parlano di una emergenza abitativa crescente in tutto il Paese e nella nostra regione. Aumentano in maniera esponenziale gli sfratti, soprattutto quelli per morosità incolpevole, mentre le risorse stanziate per politiche di edilizia residenziale pubblica sono del tutto insufficienti ed impediscono all’Umbria e ai nostri comuni di far fronte con efficacia alle richieste sempre più urgenti per i cittadini e le famiglie di vedere garantito il diritto alla casa.

Per questo, con la presente, sono a sollecitarla affinché si adoperi quanto prima per porre in essere tutti gli interventi opportuni, al fine di sanare la situazione venutasi a creare a seguito della decisione della Corte Costituzionale, tutelando i diritti e le prerogative di tutti i cittadini che hanno compiuto il proprio dovere sulla base di una legge dello Stato e che oggi si ritrovano a pagarne le conseguenze più pesanti.

Certo della sua sensibilità in merito alla questione in oggetto, le porgo distinti saluti.

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