La Corte costituzionale ha dato ragione all’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito. La decisione dei giudici della Consulta consentirà ai magistrati della Corte di appello di Torino, che avevano accolto l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dell’anarchico, di graduare la pena da infliggere bilanciando le aggravanti e le attenuanti senza restare vincolati all’obbligo dell’ergastolo rigido.
Condannato inizialmente ad una pena di 20 anni per strage semplice (422 cp), la Cassazione aveva riformulato l’imputazione trasformandola in stage politica (285cp), reato che prevede come unica pena l’ergastolo senza possibilità di graduare la condanna sulla base dei fatti realmente accaduti. Si tratta di uno dei reati contro la personalità interna dello Stato formulati dal guardasigilli del fascismo Alfredo Rocco che in origine prevedeva in automatico la pena di morte, commutata in ergastolo secco con l'avvento della Repubblica.
Va innanzitutto spiegato che quello di strage è un reato cosiddetto di «pericolo», ovvero esso si configura anche se la strage non si è verificata. In sostanza basta aver portato a termine dei comportamenti che avrebbero potuto mettere in pericolo l’incolumità pubblica, anche se nei fatti non si è verificata alcuna strage o morte di persona, ma unicamente dei semplici danneggiamenti, per incorrere nel capo di imputazione e nella condanna.
Il reato di strage semplice prevede l’ergastolo solo in caso di morte di una o più persone (basti pensare che la strage di piazza Fontana è stata qualificata in questo modo), in tutti gli altri casi viene inflitta una pena non inferiore ai 15 anni. 
Come abbiamo visto, a Cospito per il danneggiamento delle mura esterne di una caserma dei carabinieri era stata erogata una pena di 20 anni, che sommata alla precedente condanna a 10 anni per il ferimento di un dirigente dell’Ansaldo nucleare, avrebbe comportato un cumulo finale non superiore ai 30 anni di reclusione.
Il reato di strage politica prevede invece la pena automatica dell’ergastolo a prescindere dai risultati dell’atto criminoso commesso, in sostanza si incorre nel fine pena mai anche per un semplice danneggiamento poiché la sanzione non mira a colpire gli eventuali effetti mortali del gesto commesso ma l’intento politico in esso contenuto, ovvero l’attentato contro la persona giuridica dello Stato.
Il combinato disposto tra la pena vincolata dell’ergastolo, prevista per il reato di strage politica, e uno dei commi dell’articolo 69 cp., modificato dalla cosiddetta legge Cirielli, aveva sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, circostanza che riguarda la situazione processuale di Cospito. 
Una volta riqualificato il reato da strage semplice a strage politica i giudici si erano trovati con le mani legate non potendo fare altro che applicare la pena edittale prevista dall’articolo 285cp, ovvero il fine pena mai. 
Ora la consulta ha stabilito la incostituzionalità di questa disposizione, riconsegnando ai giudici la libertà di valutare aggravanti e attenuanti in linea con il principio costituzionale della modulazione della pena da adeguare alle circostanze reali del fatto e della personalità dell’imputato.
Questa decisione non si ripercuote in modo automatico sul regime detentivo del 41 bis ma sul medio termine ne inficia sicuramente la legittimità.

Fonte: Facebook

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