di Massimo Villone

Sull’Italicum si ria­prono le danze al senato. Vediamo nel copione le modi­fi­che det­tate da Renzi nel Naza­reno bis: abbas­sa­mento delle soglie di accesso (forse 3%), innal­za­mento di quella per il pre­mio (forse 40%), pre­fe­renze (forse) per una parte dei par­la­men­tari (esclusi i capi­li­sta, o – secondo le ultime noti­zie — per il solo par­tito che con­se­gue il pre­mio). Corre l’argomento che si vuole così tener conto della dichia­ra­zione di ille­git­ti­mità costi­tu­zio­nale del Por­cel­lum (Corte cost., 1/2014). E sarebbe com­men­de­vole, se fosse vero. Ma così non è.

  • Punto primo. La Corte rico­no­sce il suf­fra­gio come diritto fon­da­men­tale e invio­la­bile. In un sistema demo­cra­tico, tutto si costrui­sce a par­tire dal voto libero ed eguale. L’architettura poli­tica e isti­tu­zio­nale, dalla rap­pre­sen­ta­ti­vità delle assem­blee elet­tive alla forma di governo, e l’indirizzo di governo che essa esprime, pog­giano sull’architrave di una volontà col­let­tiva alla cui for­ma­zione tutti con­cor­rono libe­ra­mente e con pari dignità.
  • Punto secondo. Un diritto fon­da­men­tale e invio­la­bile non è in quanto tale sot­tratto a qual­si­vo­glia limi­ta­zione. Potrà darsi la pos­si­bi­lità di un neces­sa­rio bilan­cia­mento con altri beni pari­menti pro­tetti in Costi­tu­zione, da cui sca­tu­ri­sca un limite al primo.
  • Punto terzo. Tale bilan­cia­mento, peral­tro, deve rispon­dere a cri­teri di neces­sità e pro­por­zio­na­lità. In altre parole, il limite al diritto fon­da­men­tale può essere posto se indi­spen­sa­bile alla tutela di altro bene pari­menti pro­tetto in Costi­tu­zione, nella stretta misura richie­sta da quella tutela, e senza sacri­fi­cio ecces­sivo del diritto. Un limite che ecceda que­sti con­fini, o che per­se­gue un obiet­tivo rea­liz­za­bile attra­verso misure meno lesive, è incostituzionale.

Que­sti sono capi­saldi della giu­ri­spru­denza costi­tu­zio­nale nostra e di molti paesi a noi para­go­na­bili. La Corte, nella sent. 1/2014 e non solo, rico­no­sce la gover­na­bi­lità come bene costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto. Quindi è rispetto a que­sto bene che deve incar­di­narsi un pos­si­bile bilan­cia­mento. Il neces­sa­rio equi­li­brio non era rispet­tato dal Por­cel­lum, e da qui la dichia­ra­zione di inco­sti­tu­zio­na­lità, che col­piva in spe­cie la man­cata dichia­ra­zione di una soglia per l’applicazione del pre­mio di mag­gio­ranza, e la lista bloc­cata per tutti i parlamentari.

Ed è certo che alla prima ver­sione dell’Italicum potes­sero vol­gersi cen­sure nella sostanza iden­ti­che. Offrono rispo­sta le cor­re­zioni di cui si discute? La rispo­sta è nega­tiva. E si motiva con chia­rezza dimo­strando che il sacri­fi­cio impo­sto al voto libero ed eguale è comun­que ecces­sivo e inutile.

Assu­miamo – e già que­sto è opi­na­bile – che gover­na­bi­lità e diritto di voto siano da bilan­ciare alla pari, come beni assi­stiti da eguale pro­te­zione costi­tu­zio­nale. Tro­viamo nell’Italicum-bis che la gover­na­bi­lità è assi­cu­rata dal pre­mio nel caso di lista che supera il 40%, e dal bal­lot­tag­gio nel caso tale soglia non sia rag­giunta da alcuno.

Quindi il man­tra di avere un vin­ci­tore il giorno stesso del voto risulta pie­na­mente sod­di­sfatto, senza mar­gini resi­dui. Comun­que, ci sarà un vin­ci­tore con una mag­gio­ranza par­la­men­tare. Ma allora, per­ché porre anche soglie di sbar­ra­mento verso il basso, che siano al 3, al 4 o al 5%? Per­ché azze­rare il diritto al voto di cen­ti­naia di migliaia di cit­ta­dini senza alcun bene­fi­cio per la gover­na­bi­lità, comun­que assi­cu­rata aliunde? Col­pi­sce che nella Camera dei comuni bri­tan­nica sie­dano par­la­men­tari eletti con poche migliaia di voti, che nes­suno accusa di essere un atten­tato alla sta­bi­lità del sistema o alla governabilità.

Il punto è che con l’Italicum vediamo sovrap­porsi alla gover­na­bi­lità il fine di una ristrut­tu­ra­zione del sistema poli­tico secondo un modello spe­ci­fico. Fine anche espli­ci­tato, con la dichia­ra­zione di guerra ai pic­coli par­titi. Ma la ridu­zione arti­fi­ciosa delle sog­get­ti­vità poli­ti­che non è un obiet­tivo costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto, e dun­que bilan­cia­bile con il diritto fon­da­men­tale di suf­fra­gio. Al con­tra­rio, una norma come l’art. 49 della Costi­tu­zione pro­tegge per tutti la par­te­ci­pa­zione con metodo demo­cra­tico, e dun­que garan­ti­sce libertà di forma.

Allo stesso modo, la lista in tutto bloc­cata non risponde a esi­genze di gover­na­bi­lità, ma al fine di con­sen­tire al lea­der il con­trollo e la fide­liz­za­zione degli eletti. Anche que­sto è stru­mento ridon­dante ed ecces­sivo, nel momento in cui la gover­na­bi­lità è pie­na­mente garan­tita in altro modo. E l’obiettivo per­se­guito non è un bene costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto e bilan­cia­bile. Senza dire che una lista bloc­cata solo in parte, per i capi­li­sta o per alcuni par­titi e non altri, intro­dur­rebbe tra gli elet­tori una discri­mi­na­zione priva di qual­si­vo­glia fon­da­mento razionale.

La Costi­tu­zione non vuole un paese sca­la­bile, ma una poli­tica in ogni momento e ad ogni livello con­ten­di­bile. Anche con le cor­re­zioni pro­po­ste l’Italicum si può solo cesti­nare. Nella sen­tenza 1/2014 pro­prio non rien­tra. Del resto, come potrebbe essere diver­sa­mente per un testo nato dall’accordo di lea­der attenti solo alle sorti per­so­nali e ai sondaggi? Tra l’altro, una via peri­co­losa quando non c’è più la sta­bi­lità sociale e poli­tica assi­stita da orga­niz­za­zioni di massa e corpi inter­medi, che improv­vi­da­mente si è voluto sba­rac­care. Ma rima­niamo fidu­ciosi: il tempo è galan­tuomo. Pec­cato che in poli­tica sia anche il solo.

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