Di Armando Allegretti, Nicola Bossi e Antonio Torrelli

TREVI - Pubblichiamo alcuni stralci della sentenza del Tar che ha accolto l'annullamento delle elezioni del comune di Trevi dopo un esposto di esponenti del centro destra trevano che avevano perso il Comune per soli 17 voti.

Il Tar, in questa prima parte, evidenzia la erronea interpretazione dell'articolo 32 comma 4 sulle variazioni straordinarie delle liste elettorali. I cittadini comunitari non rientrano nella straordinarietà - quindi non è regolare il loro voto nelle ultime ore di apertura o chiusura dei seggi se in precedenza (30 giorni prima) non abbiano fatto richiesta al Comune e alla Commissione Elettorale.

Ma questo aspetto è solo uno dei tanti, secondo il Tar, per cui si ritiene fondato il ricorso.

PRIMO STRALCIO SENTENZA

"Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso. A riguardo si osserva che l'art.32, 4° comma D.P.R. 223/1967 prevede, fra l'altro, che le variazioni straordinarie delle liste elettorali, non possano essere effettuate dopo la scadenza di vari termini correlati a diverse fattispecie elencate nei punti 1 e 5 del primo comma dell'articolo stesso.

Rileva qui l'ipotesi di cui a n.5 (acquisto o riacquisto del diritto al voto). In tal caso le variazioni straordinarie delle liste possono aver luogo "non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni" ( il cd blocco delle liste)

Tuttavia, l'art. 32 bis del medesimo D.P.R. introduce una deroga a tale termine stabilendo che "decorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5 dell'art. stesso, la Commissione elettorale circondale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato.

Il testo normativo è di assoluta chiarezza nel prevedere un'ipotesi eccezionale per i soli casi di cui a menzionato n5, cioè quelli dell'acquisto del diritto al voto ( per motivi diversi del compimento del 18mo anno di età) o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.

Per la rilevata sua natura eccezionale la norma è di stretta interpretazione e dunque inapplicabile ai cittadini comunitari in questione giacchè pacificamente non si verte qui del loro acquisto o riacquisto del diritto al voto successivamente alla scadenza di quel termine".

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