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PERUGIA – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’artigianato, Mario Giovannetti, ha approvato il testo del disegno di legge relativo alla “Disciplina per l’attività professionale di acconciatore”. Il testo è articolato in nove punti: il primo articolo definisce espressamente la finalità della nuova disciplina e chiarisce che la legge è finalizzata a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza, per gli aspetti inerenti l’esercizio dell’attività. L’articolo due descrive i requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore e le modalità di svolgimento della stessa e precisa che per esercitare tale attività, è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale. Per quanto riguarda il luogo in cui l’attività può essere svolta è precisato che si deve trattare di una sede dedicata in strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi in seguito a convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche o presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti previsti dalla normativa in materia di urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza. Gli articoli tre, quattro e cinque individuano rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni: l’articolo tre stabilisce che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce con proprio atto i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, la programmazione dell’offerta formativa pubblica, le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura. Inoltre, la Giunta regionale stabilisce l’organizzazione e la gestione dell’esame finale per il rilascio dell’abilitazione professionale, e le modalità per la valutazione e il riconoscimento delle esperienze professionali maturate. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale, gestiscono le iniziative di formazione professionale, provvedono all’istituzione e alla gestione dell’albo professionale. Ai Comuni è riconosciuta la funzione di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività di acconciatore, fatte salve le competenze dell’ “Asl” competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori. L’articolo sei descrive le modalità di conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di acconciatore precisando che per conseguire l’abilitazione professionale, è necessario superare un esame tecnico-pratico preceduto in alternativa tra di loro da un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione prevalentemente pratico o da un anno di inserimento presso un’impresa di acconciatura da effettuarsi nell’arco di due anni, oppure da un periodo di inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuarsi nell’arco di cinque anni e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica che può essere svolto anche in presenza di un rapporto di lavoro, il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuarsi nell’arco di due anni, se preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge “25/1995”, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. L’articolo sette detta norme in merito al trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetto alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa. All’articolo otto vengono previste le motivazioni e l’entità delle sanzioni amministrative da applicare in caso di assenza di uno o più requisiti o di mancato rispetto delle modalità previste dalla stessa legge regionale. L’articolo nove prevede norme finali e transitorie finalizzate a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore dietro la dimostrazione e il riconoscimento delle pregresse esperienze o mediante la frequenza di un apposito corso. “Con la ‘174/2005’ – ha detto l’assessore Giovannetti - sono stati ridefiniti gli aspetti della normativa in materia di attività di parrucchiere per uomo e donna e di barbiere, superando la vecchia impostazione delle tre figure professionali per riconoscere l'unica figura del moderno acconciatore, compatibilmente con i cambiamenti economici, sociali e culturali”. Condividi