"La scrivente O.S. informa che in Umbria l'11 ed il 12 giugno è stato indetto uno sciopero del comparto scuola durante gli scrutini di fine anno, conformemente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a prendere atto di quanto sopra, astenendosi dall’ostacolare in qualsiasi modo l’esercizio del diritto di sciopero".
Inizia così la lettera raccomandata che i sindacati di base hanno inviato ai dirigenti degli istituti scolastici umbri e per conoscenza al ministero competente ed a tutti gli organi di sorvegliaza della scuola, nella quale si fa presente che diversi di questi istituti scolastici hanno anticipato la data di chiusura delle lezioni rispetto al calendario deliberato dalla competente Giunta Regionale.
Da qui, la diffida a ripristinare il calendario delle lezioni deliberato a livello regionale atteso che – "ai sensi dell’art. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/1998 – la determinazione del calendario scolastico (ed, in particolare, la data di inizio e di fine delle lezioni) è demandata in via esclusiva alla competenza delle Regioni".
Si diffidano, altresì, i Dirigenti Scolastici - sempre ai sensi della richiamata normativa - "a non anticipare la data di fine delle lezioni rispetto alla data fissata dalla competente Giunta Regionale", perché, si fa ancora presente, "L’anticipazione della data di chiusura delle lezioni (per le scuole di istruzione di ogni ordine e grado) rispetto a quanto stabilito dalla Regione territorialmente competente – quand’anche deliberata dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 28, comma 4, CCNL Scuola – è infatti comunque illegittima per palese violazione dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/1998".
"Atteso inoltre - si dice ancora nella missiva - che gli scrutini finali non possono aver luogo prima del 10 giugno, data di chiusura delle lezioni proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle lezioni, si diffidano infine i Dirigenti Scolastici a non anticipare le date degli scrutini rispetto alla data di chiusura del calendario scolastico deliberato dalla competente Giunta Regionale, diffidando altresì i Dirigenti Scolastici che hanno già anticipato la data degli scrutini a riprogrammare le relative date di inizio al termine del calendario scolastico deliberato a livello regionale", perché "in caso di comportamenti volti – in qualsiasi modo – a limitare l’esercizio del diritto di sciopero, procederà immediatamente a tutelare le prerogative garantite a livello costituzionale innanzi le competenti sedi, anche giudiziali".
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