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PERUGIA - Gli enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille per mancata o incompleta produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono regolarizzare la propria posizione entro il 2 febbraio. La proroga riguarda gli enti che, pur avendo presentato entro i termini previsti la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato, per inadempienze di carattere procedurale sono stati inseriti nella lista dei soggetti esclusi dal beneficio, pubblicata sul sito internet nazionale dell’Agenzia delle Entrate. Alla proroga sono interessati, per l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), gli enti del volontariato, le Onlus, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), gli stessi soggetti indicati per il 2006, ad eccezione delle fondazioni riconosciute. Sono escluse dalla proroga le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni nazionali di carattere culturale. I rappresentanti legali di soggetti domiciliati fiscalmente in Umbria, esclusi per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o perché prodotta in modo incompleto, dovranno, pertanto, trasmetterla, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale delle Entrate dell’Umbria – Ufficio Servizi al Contribuente (via Canali 12, 06124, Perugia). La dichiarazione sostituiva va compilata, per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005) secondo il modello allegato al Dpcm del 20 gennaio 2006 e corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che la sottoscrive. Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), la dichiarazione sostitutiva va compilata secondo il modello allegato al Dpcm del 16 marzo 2007 allegando, anche in questo caso, copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive. I modelli in questione e le istruzioni dettagliate per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it I soggetti, invece, che hanno inviato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini prefissati originariamente non devono presentarne una nuova, a condizione che quella già prodotta, con le modalità di invio previste dai Dpcm sopra citati, possieda tutte le informazioni complete e sia accompagnata dalla fotocopia del documento del legale rappresentante. Una volta ricevuta la documentazione, le Direzioni Regionali, esamineranno, entro il 28 febbraio 2009, tutte le nuove dichiarazioni sostitutive trasmesse, completando così la fase di validazione delle posizioni dei relativi enti. Inoltre, valideranno la posizione degli organismi che avevano già presentato la dichiarazione sostituiva in maniera completa ma oltre i termini originariamente previsti, e che, per tale motivo, risultavano esclusi dall’elenco dei beneficiari. Entro il prossimo 30 aprile, inoltre, saranno effettuati i controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive dei soggetti la cui posizione sia stata validata. Condividi