PERUGIA - E’ stato accertato che non viene corrisposta la 13esima mensilità ai titolare di pensione di reversibilità che prestano attività lavorativa nel settore pubblico e che viene ripristinata solo alla cessazione dell’attività lavorativa su domanda dell’interessato.

Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 232/1992, ragione per cui chi presta attività lavorativa può presentare domanda per ottenere il pagamento dell’Ente previdenziale. Si consiglia, perciò, agli interessati di presentare domanda per ottenere il ripristino del diritto ed anche gli arretrati per gli ultimi cinque anni.

Ricongiunzione e costituzioni di posizioni assicurative: la legge n.122 del 2010 – art.12 ha innovato in modo radicale le precedenti norme in materia, con aggravio di spesa e limitazioni a carico degli interessati.

Per maggiori notizie rivolgersi all’Inas e ai responsabili dei pensionati del pubblico impiego.

La segreteria regionale Fnp Cisl Umbria

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