di Andrea Fabozzi

La legge di revi­sione costi­tu­zio­nale che oggi sarà appro­vata dalla camera modi­fica 47 arti­coli sui 134 che com­pon­gono l’attuale Costi­tu­zione. Più del 35%: l’intera seconda parte (Ordi­na­mento della Repub­blica) e un solo arti­colo, il 48, della prima parte (Diritti e doveri dei cit­ta­dini). Il dise­gno di legge porta la firma di Mat­teo Renzi e Maria Elena Boschi ed è stato gestito come un affare di stretta com­pe­tenza del governo (con una sorta di que­stione di fidu­cia: "Se il par­la­mento non fa le riforme va a casa") attra­verso tempi con­tin­gen­tati, "can­guri" (emen­da­menti can­cel­lati a bloc­chi) e una seduta fiume alla camera.

Dovrà tor­nare al senato — che però potrà discu­tere solo i 10 arti­coli modi­fi­cati dalla camera — e, dopo la pausa di rifles­sione di tre mesi, dovrà pas­sare per il voto con­forme a mag­gio­ranza asso­luta dei due rami del par­la­mento. Poi il refe­ren­dum con­fer­ma­tivo, con il quale si chie­derà ai cit­ta­dini un voto pren­dere o lasciare su tutta la riforma. Non ci sarà cioè quel refe­ren­dum "omo­ge­neo" per mate­ria pre­scritto dalla Corte Costi­tu­zio­nale e con­si­de­rato ormai un punto fermo dai costi­tu­zio­na­li­sti, al punto da essere stato pre­vi­sto nella pre­ce­dente ipo­tesi di riforma "lar­ghe intese" (governo Letta).

Le prin­ci­pali modi­fi­che alla Costi­tu­zione pos­sono essere rias­sunte in otto punti; tre invece sono le parole d’ordine scelte dal governo: fine del bica­me­ra­li­smo, sem­pli­fi­ca­zione, rispar­mio. Tre slo­gan finiti in un solo arti­colo, il nuovo 55 della Costi­tu­zione, che cre­sce da 5 a 35 righe: d’ora in poi solo i depu­tati "rap­pre­sen­tano la nazione" men­tre il nuovo senato "rap­pre­senta le isti­tu­zioni ter­ri­to­riali". Secondo Renzi l’abolizione del senato elet­tivo e delle pro­vince pro­durrà un taglio di spesa di un miliardo, secondo la Ragio­ne­ria gene­rale dello stato rispar­mie­remo solo 49 milioni.

1 — Senato non elet­tivo. In luogo di 315 sena­tori eletti da tutti i cit­ta­dini che hanno com­piuto 25 anni, a palazzo Madama sie­de­ranno in 95 scelti dai con­si­glieri regio­nali all’interno dei con­si­gli e tra i sin­daci della regione. Altri cin­que sena­tori potranno essere scelti «per altis­simi meriti» dal pre­si­dente della Repub­blica per un inca­rico di sette anni. Le moda­lità di ele­zione all’interno dei con­si­gli regio­nali sono tutte da scri­vere: una buona simu­la­zione è rap­pre­sen­tata dalla recente sele­zione dei dele­gati per l’elezione del pre­si­dente della Repub­blica: il Pd da solo si è aggiu­di­cato circa il 60% dei posti. La com­po­si­zione del senato cam­bierà con il suc­ce­dersi delle con­si­lia­ture regio­nali, e anche il numero totale dei sena­tori potrà aumen­tare o dimi­nuire in caso di novità nei cen­si­menti. Il senato non vota la fidu­cia al governo.

2 — Pro­ce­di­mento legi­sla­tivo. L’articolo 70 della Costi­tu­zione è attual­mente di una sola riga: "La fun­zione legi­sla­tiva è eser­ci­tata col­let­ti­va­mente dalle due camere". Il nuovo è di oltre cin­quanta righe. Pre­vede in sin­tesi quat­tro pro­ce­dure: 1) Le leggi costi­tu­zio­nali sono appro­vate da entrambe le camere. 2) Sulle leggi ordi­na­rie il senato può even­tual­mente espri­mersi dopo che la camera le abbia appro­vate, ma la camera ha l’ultima parola a mag­gio­ranza sem­plice. 3) Per alcune leggi com­prese in un elenco di mate­rie (tutela dell’interesse nazio­nale) se il senato si esprime a mag­gio­ranza asso­luta la camera può igno­rare la deli­be­ra­zione ma votando anche lei a mag­gio­ranza asso­luta. 4) Il senato può pro­porre una legge alla camera votan­dola a mag­gio­ranza asso­luta, ma la camera può igno­rare la pro­po­sta a mag­gio­ranza sem­plice. Su even­tuali, pre­ve­di­bi­lis­simi, con­flitto di attri­bu­zione tra le due camere "deci­dono i pre­si­denti delle camere d’intesa tra loro". Nulla si dice nel caso di man­cata intesa.

3 — Voto a data certa. Il governo potrà chie­dere alla camera di votare in maniera defi­ni­tiva entro set­tanta giorni una legge che con­si­dera «essen­ziale per l’attuazione del pro­gramma». Il ter­mine include i tempi neces­sari per l’eventuale esame del senato. Il nuovo isti­tuto non sosti­tui­sce i decreti legge, per i quali ven­gono solo pre­vi­sti in Costi­tu­zione quei limiti per mate­ria (leggi costi­tu­zio­nali, leggi elet­to­rali e altre) che già sono pre­vi­sti oggi dalla legge ordi­na­ria.

4 — Giu­di­zio pre­ven­tivo di costi­tu­zio­na­lità. È pre­vi­sto solo per le leggi elet­to­rali, com­presa quella che sarà even­tual­mente appro­vata (Renzi se lo augura) nelle legi­sla­tura in corso (l’Italicum). Un terzo dei sena­tori o un quarto dei depu­tati potranno chie­dere alla Con­sulta di valu­tare la legit­ti­mità delle nuove norme elet­to­rali una volta con­cluso l’esame delle camere e prima che la legge venga pro­mul­gata dal capo dello stato. Si dovreb­bero così evi­tare nuovi casi "Por­cel­lum".

5 — Stru­menti di demo­cra­zia diretta. Il governo ha detto di volerli age­vo­lare, le modi­fi­che vanno nel senso oppo­sto. Per una legge di ini­zia­tiva popo­lare occor­re­ranno il tri­plo delle firme (da 50mila a 150mila), viene enun­ciato il prin­ci­pio che il par­la­mento deve garan­tirne l’esame, rin­vian­dolo però ai rego­la­menti par­la­men­tari. Ven­gono citati in costi­tu­zione i refe­ren­dum pro­po­si­tivi e di indi­rizzo, ma anche in que­sto caso c’è un rin­vio: a una pros­sima legge costi­tu­zio­nale. Infine cam­biano i numeri del refe­ren­dum abro­ga­tivo: se la pro­po­sta è sot­to­scritta dagli attuali 500mila elet­tori con­ti­nuerà a essere richie­sta la par­te­ci­pa­zione del 50% più uno degli aventi diritto al voto per­ché il refe­ren­dum sia valido. Se invece le firme saranno 800mila basterà il 50% più uno dei votanti alle ultime ele­zione per la camera.

6 — Deli­be­ra­zione dello stato di guerra. Passa dalla com­pe­tenza bica­me­rale e quella della sola camera, che dovrà deci­dere a mag­gio­ranza asso­luta. Ma la legge elet­to­rale in arrivo (Ita­li­cum) garan­ti­sce quella mag­gio­ranza a un solo par­tito. Resta pre­vi­sto che una legge sem­plice può pro­ro­gare la durata della camera in caso di guerra. E così, almeno in teo­ria, viene messo in mano a un solo par­tito lo stru­mento per rin­viare le ele­zioni poli­ti­che.
7– Ele­zione del pre­si­dente della Repub­blica. Perde buona parte della carica bipar­ti­san per effetto della dimi­nu­zione dei sena­tori e dell’abolizione dei dele­gati regio­nali. Sono pre­vi­sti tre quo­rum: due terzi dei com­po­nenti per i primi tre scru­tini, tre quinti dei com­po­nenti dal quarto scru­ti­nio e tre quinti dei votanti dal set­timo. A conti fatti (con l’Italicum) il primo par­tito potrebbe con­tare su 410 grandi elet­tori, doven­done met­tere insieme dal quarto scru­ti­nio appena 438.

8 — Titolo V. Viene sop­pressa la com­pe­tenza con­cor­rente tra stato e regioni, cre­sce rispetto alla Costi­tu­zione vigente l’elenco delle mate­rie di com­pe­tenza esclu­siva dello stato (l’articolo 117 mette in fila 21 grandi capi­toli, dalla poli­tica estera ai porti e aero­porti). Viene intro­dotta la "clau­sola di supre­ma­zia" in base alla quale il par­la­mento può legi­fe­rare anche in mate­rie di com­pe­tenza regio­nale "quando lo richieda la tutela dell’unità giu­ri­dica o eco­no­mica della Repub­blica ovvero l’interesse nazio­nale". Ma a deci­dere di far scat­tare la clau­sola potrà essere solo il governo.

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