Perugia - Risorse da ripartire sulla base del merito accademico e scientifico distribuite in virtù di un’interpretazione ‘fantasiosa’ dei criteri d’assegnazione. La ‘produttività’ professionale sconfessata ed il trionfo della burocrazia. La vicenda ha per teatro l’Università degli Studi di Perugia e per protagonisti un gruppo tra docenti e ricercatori di ruolo che si definiscono delusi da quella che percepiscono come un’ingiustizia. Tanto spiazzante da indurre molti a ritirare l’istanza per concorrere all'attribuzione dell'incentivo una tantum previsto dall'art. 29, comma 19, della L. 240/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Ma veniamo ai fatti: la procedura indetta dall’Ateneo risale ad ottobre scorso (DR 1789 – 8.10.2014), ed è stata emanata in ottemperanza allo Statuto, alla citata Legge, ai Decreti statali attuativi ed al Regolamento attributivo interno. Destinatari dell’intervento, i professori e  ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti (elenchi definitivi su http://www.unipg.it/personale/docenti/programmazione-ecarriere/incentivo).

“Essendo la selezione attuata sulla base di ‘criteri di merito accademico e scientifico’ – la riflessione dei ricercatori delusi – abbiamo recepito l’assunto come una garanzia e redatto la domanda secondo le modalità previste, producendo, come richiesto all’art. 3, comma 4, lettera e, anche la dichiarazione di presenza ad almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento (per i Professori Ordinari e Associati, anche il 60% delle sedute dei Consigli di Facoltà - ndr) svoltisi nel periodo di riferimento”.

Forte la sorpresa quando, il 9 dicembre 2014, più di un mese dopo la scadenza del Bando (termine ultimo 23 ottobre), una mail a firma di una funzionaria amministrativa, è apparsa nelle caselle dei docenti, recitando testualmente “si ricorda che le ‘assenze giustificate’ ai sensi del Regolamento e del Bando delle procedure in oggetto non sono idonee ad essere computate ai fini del possesso del requisito delle presenze richiesto”.

“Fermo restando che il criterio relativo alla percentuale di presenze effettive ai Consigli è oggettivamente ridicolo – c’è chi ribadisce – il vincolo sulle ‘assenze giustificate’ non è ricordato in seno al Bando né al Regolamento e nulla ha a che vedere con la produttività ed il merito. Assurdo, poi – si prosegue – considerare di pari valore le assenze ingiustificate e quelle giustificate da motivi di servizio, ovvero partecipazioni a missioni scientifiche, anche all’estero, lezioni pomeridiane o per incarico volontario e non retribuito, sessioni di laboratorio, esami, sedute per progetti di ricerca (come nel caso di specie – ndr) che hanno portato alla produzione di pubblicazione scientiche giudicate secondo le tipologie ritenute valutabili da ANVUR ai fini del processo VQR 2004-2010, di classe 1, cioè pari al massimo ottenibile. L’assenza giustificata, – ironizzano i delusi – pur creando un vulnus nel ‘merito accademico’, dà l’opportunità al Consiglio di operare e di prendere decisioni, perché, in questo caso, non viene percepita come impedimento? E’ triste constatare – l’amara conclusione – che non importa quanto fai e come lo fai; se per un soffio (in molti, per una sola assenza non hanno raggiunto il 50% delle presenze effettive), paradossalmente anche privilegiando attività poco ‘remunerative’, finisci nella metà meno fortunata, vieni escluso, percepito come ‘accademico fannullone’ e con il rischio di essere perseguito dalla legge”.

Questa, infatti, l’ultima beffa. La mail della solerte funzionaria, sempre sul computo delle presenze, conclude “ove dovessero essere riscontrate dalle Commissioni o, in seguito, dagli Uffici in sede di successivi ulteriori controlli a campione, che le dichiarazioni rese in sede di domanda non rispondono al vero” è possibile “incorrere nelle sanzioni prescritte dagli artt. 75 (perdita del beneficio) e 76 (invio degli atti alla Procura della Repubblica per falsa dichiarazione)”. Alla luce di quanto, un solo, amichevole suggerimento “far pervenire al Magnifico Rettore istanza di ritiro della domanda presentata”.
 

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