Tatuaggi e piercing/ Monacelli: “Tutelare la salute dei consumatori”
PERUGIA - Disciplinare l'attività degli operatori che praticano tatuaggi e piercing allo scopo di tutelare la salute dei consumatori garantendo un'adeguata formazione degli addetti e l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture in cui essi operano. Sono questi gli obiettivi principali della proposta di legge promossa dal capogruppo regionale dell'Udc, Sandra Monacelli.
L'iniziativa legislativa, spiega Monacelli, “va a colmare il vuoto legislativo dell'Umbria su questa delicata attività: la nostra regione, infatti, non si è dotata ancora di una legge ad hoc che sancisca i princìpi enunciati nelle Linee guida ministeriali, peraltro già declinati in alcune regioni italiane. L'Umbria – spiega – si è limitata ad adottare le 'Linee guida regionali di indirizzo e coordinamento per le Aziende USL regionali relative all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing'”. Quello proposto, sottolinea l'esponente dell'Udc è quindi uno strumento normativo in grado di “garantire la cogenza e l'applicazione dei principi generali, fissando una disciplina legislativa uniforme su tutto il territorio regionale, diretta a salvaguardare la sicurezza di clienti e di operatori che stabilisca l'impiego di strumentazione idonea, il rispetto di standard igienico-sanitari e individui appositi percorsi formativi per gli operatori”.
Monacelli sottolinea l'importanza della regolamentazione della pratica di tatuaggi e piercing in quanto, le attività in oggetto, “sono particolarmente delicate poiché comportano interventi sull'epidermide ed il conseguente contatto con il sangue del soggetto che vi si sottopone. Inoltre se non correttamente eseguite esse possono comportare danni anche permanenti per coloro che vi ricorrono. La normativa inoltre – conclude – pone particolare attenzione anche alla salvaguardia dei minori”.
SCHEDA PROPOSTA DI LEGGE
IL TESTO PROPOSTO SI COMPONE DI DIECI ARTICOLI
L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione e l’oggetto della legge. L’art. 2 stabilisce l’inquadramento giuridico delle attività in esame come attività. artigiane, conseguentemente sottoposte alla disciplina dell’impresa artigiana. L’art. 3 individua i compiti della Regione che, entro termini prestabiliti, dovrà emanare appositi regolamenti per la disciplina particolare della materia. L’art. 4 prevede che le attività di tatuaggio e piercing siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L’art. 5 prevede i limiti all’attività di piercing e tatuaggio, con particolari divieti a salvaguardia dei minori nonché l’esclusione di interventi che comportino diminuzioni fisiche permanenti. L’art. 6 introduce percorsi formativi obbligatori per gli operatori del settore. L’art. 7 affida alle Aziende ASL i compiti di vigilanza e controllo sull’ottemperanza alla normativa. L’art. 8 introduce il regime sanzionatorio per i trasgressori. L’art. 9 contiene le disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla fase attuale (sostanzialmente non normata) alla nuova disciplina. L’art. 10 introduce una clausola valutativa per l’analisi delle ricadute pratiche della presente legge.

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