La Finanza scopre affiliato alla "Sacra Corona" che non dichiarava al fisco
PERUGIA - “Il contrasto al profilo economico della criminalità organizzata è sempre stata una delle prerogative operative” della Guardia di Finanza. I Finanzieri adottano tutti gli strumenti legislativi al fine di contrastare in maniera decisa l’afflusso della ricchezza illecita nel circuito legale dell’economia”. Così riferisce stamattina la Guardia di Finanza di Perugia in merito all’ultima operazione svolta per contrastare il fenomeno delle associazioni mafiose.
“I finanzieri del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Perugia – continuano i militari - hanno posto in essere un’altra significativa attività che scaturisce dall’applicazione delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 - cd. Legge “Rognoni-La Torre”.
In particolare l’operazione messa a segno dai militari riguarda l’articolo 30 della disposizione e impone alle persone condannate per associazione di tipo mafioso di comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al “Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad € 10.329,14”.
L’ indagine ha evidenziato che un soggetto di origini salentine, di 37 anni e da anni residente in Umbra (in particolare nella Provincia di Terni), già condannato per associazione mafiosa poiché apparteneva alla Sacra Corona Unita non ha comunicato l’acquisto di un immobile per un valore di circa € 90.000,00.
“Considerato che – tengono a sottolineare i militari - tale omissione rappresenta il presupposto per l’applicazione del dettato normativo, si è proceduto a segnalare alla Procura della Repubblica di Terni il condannato per aver disatteso gli obblighi di segnalazione delle variazioni patrimoniali previsti dalla normativa antimafia”.
“L’omissione - conclude la Guardia di finanza di Perugia - è punita, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.329,00 a € 20.658,00 (Alla condanna, peraltro, segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati)”.

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