Per la prima volta la Regione dell’Umbria si assume l’onere di organizzare un seminario formativo sulla “Prevenzione e incendi nei cantieri mobili e temporanei”.
La questione della sicurezza dei lavoratori, della salvaguardia della loro vita e degli infortuni sul lavoro, resta in tutta la sua drammaticità una piaga che registra circa 1100 “morti bianche” l’anno in Italia.
Un dato che richiama tutti i soggetti, istituzioni in primis, ad una ulteriore responsabilizzazione, consapevolezza e capacità di contrasto a questa vera e propria carneficina.
Con questo appuntamento ci prefiggiamo di focalizzare l’attenzione su una questione apparentemente secondaria come il rischio incendio nei cantieri mobili e temporanei e allo stesso tempo interloquire con i professionisti umbri a cui è demandata la funzione di progettazione dei sistemi di prevenzione.
Purtroppo, la sicurezza del lavoro e della cultura della prevenzione, non ha cittadinanza nell’agenda del dibattito politico di questo Paese e questo è, purtroppo, un problema che vuole essere oscurato ad iniziare dai grandi mezzi d’informazione.

Il rischio incendi nei cantieri edili risulta poco considerato e molte volte sottovalutato, però esistono situazioni che possono costituire una fonte di innesco e se non opportunamente controllati possono provocare incendi anche molto seri, ad esempio l’uso di fiamme libere che per i lavori di posa in opera di guaina impermeabile, le operazioni di saldatura, i cavi elettrici non adeguatamente isolati, l’utilizzo di carburanti per il rifornimento degli automezzi di cantiere , ecc… In particolare, per quanto riguarda le emergenze antincendio, il D.l.g.s. 81/2008 ed il D.M. 10 marzo 1998, prevedono che il datore di lavoro ha l’obbligo di:
• designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione della prevenzione incendi e lotta antincendio e della evacuazione, nonché della loro formazione;
• adottare le misure necessarie affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o zona pericolosa;
• informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave;
• organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta all’incendio;
• garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e ai livelli di rischio presenti nel luogo di lavoro.

L’art. 46 del D.l.g.s. definisce il concetto di prevenzione incendi definendolo: “la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obbiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.
Inoltre lo stesso art. 46 recita: “nei luoghi di lavoro devono essere adottate misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.
Nei cantieri temporanei e mobili, a causa della specificità del luogo di lavoro comportanti rischi particolari e per la compresenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi, gli adempimenti di prevenzione dei rischi interferenti sono demandati al committente e al coordinatore in fase di progettazione che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La Giunte Regionale dell’Umbria prosegue una iniziativa legislativa e regolamentare, che in molti casi l’ha posta all’avanguardia in Italia, cercando di coinvolgere tutte le soggettività istituzionali, sociali, culturali, professionali e cercando di attivare sinergie positive a tutela della salute dei lavoratori.
Il 25 novembre 2006, a pochi chilometri da qui, a Campello su Clitunno, perdevano la vita quattro operai in lavori di manutenzione.
Quella tragedia ci obbliga ad una ulteriore assunzione di responsabilità, affinché il lavoro sia garantito e in sicurezza in tutte le sue fasi.
A nome della Giunta Regionale dell’Umbria vi auguro, buon lavoro.

Stefano Vinti


 

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