Arrivano novità sull'Imu all'interno della legge di conversione. Con la legge del 6 giugno 2013 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale - sono state apportate ulteriori modifiche a quanto già previsto dal decreto legge n.35 dell’8 aprile. Ne dà notizia il Caaf Cgil sul suo sito.

In particolare, vengono confermati gli emendamenti approvati in Commissione: il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata - invece - è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef alla data del 28 ottobre di ogni anno d’imposta.

I Comuni sono tenuti a effettuare l’invio al ministero dell'Economia, entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Cambiano anche altri aspetti dell'imposta. La riserva prevista allo Stato non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ovvero quelli posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Non si applica neanche ai fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, secondo l'elenco predisposto dall'Istat, assoggettati all’Imu dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Fonte: rassegna.it

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