comunità montane.jpg
PERUGIA - Con 18 voti favorevoli della maggioranza e dieci contrari dell’opposizione, l’Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato il disegno di legge della Giunta concernente “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane” in attuazione dei principi della legge Finanziaria del Governo per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007). Sono stati votati e approvati a maggioranza alcuni emendamenti della Giunta, proposti nel corso della discussione, che modificano, in maniera sostanziale, alcune norme fondamentali della legge. Per la maggioranza con il disegno di legge va nella direzione dell’attuazione della riforma già definita, mentre l’opposizione si tratta di un’operazione di “mascheramento propagandistico”. PERUGIA - Con 18 voti favorevoli della maggioranza e dieci contrari dell’opposizione, l’Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato il disegno di legge della Giunta concernente “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane” in attuazione dei principi della legge Finanziaria del Governo per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007). Sono stati votati e approvati a maggioranza alcuni emendamenti della Giunta proposti nel corso della discussione dagli assessori Liviantoni e Riommi, che modificano, in maniera sostanziale, alcune norme fondamentali della legge. In riferimento alla Giunta della Comunità montana, essa sarà composta dal Presidente e da non oltre tre assessori, scelti tra i sindaci o gli assessori dei comuni aderenti. La Giunta verrà eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del presidente, con riferimento allo Statuto. Per le indennità, invece, il presidente della Comunità montana, potrà percepire esclusivamente l’indennità di funzione riconosciutagli come sindaco o assessore. Allo stesso, come scritto nell’emendamento approvato, potrà essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l’indennità spettante, in quanto sindaco o assessore, e quella spettante per la carica di presidente. Nello stesso articolo viene anche stabilito che gli assessori delle Comunità montane percepiranno l’indennità spettante in quanto sindaci o assessori dei rispettivi comuni. In caso di commissariamento di una Comunità montana, il compenso spettante al commissario straordinario grava sul bilancio dello stesso Ente e sarà pari al 50 per cento dell’indennità prevista per un comune con popolazione pari a quella della Comunità montana in questione. Nelle norme transitorie, inserite nell’apposito articolo 3 della legge, viene stabilito che al presidente della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della legge, (votata oggi) è riconosciuta una indennità di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per un comune con la stessa popolazione della Comunità montana in questione. Ai componenti la Giunta della Comunità montana, invece, verranno applicate le stesse condizioni ricomprese nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questa legge. Intervenendo per dichiarazione di voto, Stefano Vinti, presidente del gruppo consiliare Prc-Se, ha affermato che “L’Umbria, prima di altre Regioni, ha colto l’esigenza di questa riforma. Bene la razionalizzazione delle spese salvaguardando, però, il patrimonio tecnico e umano. Questa riforma è propedeutica a quella di stampo federalista che temiamo investirà anche l’Umbria. Ci assumiamo, comunque, la responsabilità, con il nostro voto favorevole, del taglio dei costi che è anche un taglio alla democrazia”. SCHEDA Nel rispetto della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), le Regioni devono provvedere, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, a concorrere agli obiettivi del contenimento della spesa pubblica e quindi al riordino delle Comunità montane. La riduzione equivale ad un importo pari al almeno un terzo della quota del fondo ordinario e passa attraverso: la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane; la riduzione del numero dei componenti degli Organi; la riduzione delle indennità. La Regione Umbria interverrà, quindi, come già previsto nelle leggi regionali 24/2007 e 5/2008, sulla riduzione del numero complessivo delle Comunità montane che, da nove, passa a un massimo di cinque. E’ prevista, inoltre, la riduzione del numero dei componenti gli organi rappresentativi delle stesse in luogo di un massimo di quattro (presidente e tre assessori) che dovranno già ricoprire il ruolo di sindaco o assessore del comuni ricompresi nella stessa Comunità montana. Il presidente della Comunità montana, potrà percepire esclusivamente l’indennità di funzione riconosciutagli come sindaco o assessore. Allo stesso potrà essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l’indennità spettante, in quanto sindaco o assessore, e quella spettante per la carica di presidente. Gli assessori delle Comunità montane percepiranno l’indennità spettante in quanto sindaci o assessori dei rispettivi comuni. Nelle norme transitorie della ìlegge viene stabilito che al presidente della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della legge approvata oggi, è riconosciuta una indennità di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per un Comune con la stessa popolazione della Comunità montana in questione. Ai componenti la Giunta della Comunità montana, invece, verranno applicate le stesse condizioni ricomprese nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questa legge. Condividi