ROMA - Scheda verde per le elezioni regionali. L'elettore - informa il ministero dell'Interno - ha tre possibilita' di voto: "puo' votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo: il voto cosi' espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata; puo' esprimere un voto disgiunto, cioe' tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista: in tal caso il voto e' validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro; puo' esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale: in tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre e' esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate".
In ogni caso, ricorda ancora il Viminale, "l'elettore puo' esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita)".
Il ministero dell'Interno precisa poi che "le modalita' di espressione del voto di cui sopra si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalita' di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali".
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