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PRUGIA – Una legislazione elettorale regionale che determini maggioranze stabili, legittimate e rappresentative; che garantisca governabilità, rappresentanza delle minoranze e pari opportunità; con un’attenzione particolare alla legislazione cosiddetta di contorno che consenta concretamente lo svolgimento delle elezioni, la gestione del procedimento elettorale, il controllo della campagna elettorale. Sono stati questi i punti centrali affrontati nel corso del convegno “Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti” che si è svolto oggi a Perugia, nel salone D’Onore di Palazzo Donini, su iniziativa della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari del Consiglio regionale dell’Umbria e della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Perugia. Nel corso dei lavori sono state anche analizzate le questioni relative al confronto tra le varie soluzioni elettorali adottate dalle varie Regioni; è stata sottolineata la necessità di una semplificazione del quadro normativo relativo alle incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. Diversi relatori hanno evidenziato i tempi estremamente ristretti (2010) a disposizione delle assemblee legislative per approvare le nuove normative. GLI INTERVENTI MASSIMO MANTOVANI (vicepresidente Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) – “Le incombenti elezioni europee ed amministrative, con in vista anche quelle regionali, non consentono una riflessione approfondita, seria che possa svincolarsi dalle contingenze, per cui mi auguro che il dibattito possa rialzare il livello che abbiamo avuto sinora per riperimetrarci su quello che dal punto di vista prima istituzionale e poi politico è l’attuazione della democrazia pur nella flessibilità delle forme consentite”. ADA GIROLAMINI (presidente Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari) – “Confronto sulle riflessioni che si stanno facendo nelle altre Regioni, alcune delle quali hanno messo mano alla legge elettorale, altre con un ordine del giorno hanno previsto di andare ad alcune modifiche, quindi un confronto approfondimento rispetto a questo strumento di democrazia che è la legge elettorale. La giornata di oggi calza a pennello con questo argomento perché come Commissione abbiamo appena licenziato la modifica dello Statuto sul numero dei consiglieri regionali e la prossima scadenza è la legge elettorale regionale. Criteri di ispirazione sono la rappresentanza democratica, la governabilità e un corretto rapporto fra maggioranza e opposizione”. MASSIMO LUCIANI (Università degli studi “La Sapienza”, Roma) – “I tempi per decidere sono ridotti poiché la scadenza del 2010 è ravvicinata. I condizionamenti imposti dalla giurisprudenza costituzionale non sono trascurabili, perciò i margini di manovra del legislatore regionale non sono illimitati. Credo che si debba fare tesoro dell’esperienza nazionale, cioè della necessità non solo di creare maggioranze stabili, coese e vitali, ma anche di dare una forte legittimazione agli organi elettivi perché la sensazione che hanno avuto gli elettori è quella di una sostanziale ‘espropriazione’ del potere di scelta degli elettori, quindi all’ordine del giorno oggi c’è soprattutto il problema della legittimazione, creare assemblee elettive fortemente legittimate, che abbiano dalla loro il consenso del corpo elettorale, che siano percepite come effettivamente rappresentative della realtà regionale”. MARGHERITA RAVERAIRA (Università degli studi di Perugia) – “Allo stato la riflessione in sede regionale e politica è estremamente in ritardo: la legge è del 2004 e siamo nel 2009. Il problema non riguarda soltanto il sistema elettorale in quanto tale e le varie soluzioni al riguardo che si possono adottare, purché si rispettino i principi di garanzia per la rappresentanza delle minoranze e per la cosiddetta governabilità, la stabilità governativa. Detto questo ci si dimentica che un sistema elettorale regionale dovrebbe prevedere anche una cosiddetta legislazione di contorno, per esempio quelle disposizioni che consentono concretamente lo svolgimento delle elezioni la gestione del procedimento elettorale, a chi compete il pagamento delle spese, il controllo della campagna elettorale, il problema delle pari opportunità, oltre i meri limiti di una non discriminazione. Insomma questo paese deve fare un salto verso un diritto speciale. Attualmente il problema delle incompatibilità si presenta come un groviglio. NICOLA LUPO (LUISS, Libera università degli studi sociali “Guido Carli”, Roma) – Quello delle incompatibilità è un tema delicato perché qui il diritto pone regole alla politica che sono vincolanti, limitative dei meccanismi democratici ordinari. Al momento su questo tema sembra regnare il caos: esistono delle regole, molte delle quali vecchie, molto difformi tra livello statale, regionale, locale, e ciò rappresenta un punto di debolezza delle regole stesse. Infatti a livello locale ci sono meccanismi stringenti, sottoposti ai giudici, a livello statale le stesse regole sono rimesse per norma costituzionale alla libera scelta di ciascun ramo del Parlamento. Questo è il punto di debolezza. Bisognerebbe quantomeno ridurne il numero e trovare meccanismi che le rendano effettivamente applicabili. GIOVANNI TARLI BARBIERI (Università degli studi di Firenze) – Occorre chiedersi se la legge elettorale statale, vigente in alcune Regioni tra cui l’Umbria, ha funzionato e che cosa è stato fatto nelle Regioni che invece hanno legiferato in materia di legge elettorale, quindi quali sono stati gli elementi di correzione del modello statale: o interventi su singoli aspetti che nella sostanza l’hanno confermata, oppure nei modelli nuovi, Toscana e Marche, che comunque riproducono gli assi portanti della legislazione statale e sono risultate congeniali alle aspettative del sistema politico. Il punto è capire quali sono gli aspetti che potrebbero essere modificati dall’Umbria, sapendo che questa Regione ha alcune peculiarità, a cominciare dalle dimensioni. Vi sono trenta consiglieri e la soglia di sbarramento è superiore a quella di altre regioni. PIETRO MILAZZO (Università degli Studi di Pisa) – Occorre disciplinare anche i procedimenti elettorali, cioè quanto è connesso alle modalità di espressione del voto, organizzazione degli uffici elettorali e legislazione di contorno, quindi il sistema di finanziamento, le campagne elettorali, affinché la Regione attragga a sé tutta questa materia, come succede in quelle a statuto speciale, oppure adatti il procedimento statale alla formula elettorale scelta, perché talvolta il procedimento è incompatibile con essa. MARCELLO CECCHETTI (Università degli studi di Sassari) – Sui rapporti fra Statuto e competenza legislativa in materia elettorale della Regione la giurisprudenza ci dà un quadro acquisito: alla competenza statutaria della Regione si contrappone una riserva di competenza legislativa nella materia coperta dall’articolo 122 primo comma. La Corte costituzionale individua in quell’articolo la competenza della Regione. Il legislatore regionale deve perciò capire quali sono i profili della materia elettorale che stanno dentro il sistema di elezione, riconoscendo di avere però competenza legislativa residuale per tutti gli altri profili, che possono essere la legislazione di contorno, la disciplina delle campagne elettorali o della comunicazione politica, quindi tutte quelle discipline non propriamente attinenti il sistema di elezione sulle quali la regione può già intervenire”. Condividi